Feb 19, 2020
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Il Bonus Facciate

Il Bonus facciate è, senza ombra di dubbio, una delle misure più interessanti, introdotte dalla Legge di Bilancio 2020. Rispetto alla prima versione circolata, il bonus fiscale è stato leggermente rivisto, in termini restrittivi, in fase di discussione e approvazione in Commissione Bilancio del Senato.

Resta tuttavia un’operazione molto conveniente che, se ben gestita (ad esempio, molto vantaggioso, potrebbe essere la possibilità di cumulare il Bonus Facciate con l’Ecobonus per il risparmio energetico e/o con il Bonus Ristrutturazioni), può apportare davvero importanti risparmi e, quindi, benefici economici.

 

Come funziona il Bonus facciate 2020

Così come il bonus ristrutturazioni o l’ecobonus, il Bonus facciate 2020 è una forma di incentivazione fiscale per il rifacimento delle facciate di abitazioni e altri immobili nel territorio italiano. Chi deciderà di ristrutturare la facciata del proprio immobile potrà godere di agevolazioni fiscali pari al 90% delle spese sostenute per i lavori. L’incentivo, come nelle altre misure già citate, dovrà essere suddiviso in 10 rate annuali di pari importo da utilizzare in fase di dichiarazione dei redditi.

 

Chi può usufruire del Bonus facciate 2020

Il Bonus facciate 2020 può essere richiesto dai proprietari di immobili di Zona A e Zona B che decideranno di intervenire sulla parte esterna dell’abitazione.

Potranno cioè essere portate in detrazione le spese di ristrutturazione degli immobili che rientrano:

nella “Zona A” (cioè nel centro storico, ovvero le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi);

nella “Zona B” (in genere zone adiacenti al centro storico, ovvero le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, e cioè quelle in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore a un ottavo, cioè al 12,5%, della superficie fondiaria della zona, e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.)

Viene esclusa la “Zona C”, ossia le aree cosiddette di espansione urbanistica.

 

Spese escluse dal Bonus facciate 2020

Nel bonus facciate sono inclusi solamente i costi sostenuti per le «strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi», inclusi quelli di tinteggiatura o sola pulizia della facciata. Non potranno essere inserite nel totale, invece, le spese relative a cavi, pluviali e impianti di ogni tipo. Insomma, tutto quello che è “sotto” la facciata.

Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019 art. 1 commi 219-224 
BONUS FACCIATE

219) Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento.

220) Nell’ipotesi in cui i lavori di  rifacimento  della  facciata, ove non siano di sola pulitura o  tinteggiatura  esterna,  riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento  dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva  dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con  riguardo ai  valori  di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo  economico  11  marzo  2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

221) Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

222) La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

223) Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.

224) Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l’anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall’anno 2022 all’anno 2030.

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